sabato 13 gennaio 2018

Neoassunti: non è possibile chiedere titolarità sulla sede di incarico triennale




Uno dei dubbi che travaglia i docenti neoassunti è con quali modalità verranno effettuate le operazioni di mobilità e quali possibilità avranno, anche perché negli ultimi due anni le regole della mobilità sono cambiate.

Qui uno schemadelle novità del contatto del 2017, che è stato confermato anche per il 2018.

I docenti neoassunti, al contratrio di ciò che accadeva fino a qualche anno fa, non sono obbligati a fare domanda di trasferimento, perché la loro sede è già definitiva.

Quello che cambia è il concetto di “titolarità”, perché fino a qualche anno fa esisteva solo un tipo di titolarità. Adesso esiste la titolarità su scuola e la titolarità su Ambito Territoriale.

I docenti neoassunti hanno titolarità su ambito Territoriale e hanno un incarico triennale nella attuale sede. Ciò non modifica la tipologia di contratto, perché sono comunque docenti assunti a tempo indeterminato.

I docenti Neoassunti, così come tutti i docenti già di ruolo, che hanno ricevuto un incarico triennale in una scuola, sia se sono stati individuati dal DS con chiamata diretta, sia se hanno ottenuto una sede d’ufficio, possono produrre domanda di mobilità esprimendo 15 preferenze totali tra ambiti province e scuole (di cui massimo 5 scuole)

Tali docenti otterranno titolarità su scuola solo se verranno soddisfatti in una delle massimo 5 scuole indicate, che possono appartenere anche province e/o ambiti diversi.

E’ importante ribadire che, se non ci saranno cambiamenti nell’Ordinanza Ministeriale del 2018 che darà il via alle operazioni di mobilità (presumibilmente in primavera), chi ha incarico triennale non potrà chiedere la scuola in cui risulta titolare di incarico.

Secondo l’articolo 9 comma 9 del OM del 2017, infatti, “non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare”. L’anno scorso il sistema impediva di inserire questa scelta in quanto figurava come sede di partenza

La scuola di titolarità e l’ambito di titolarità possono essere indicate solo per altra tipologia di posto (passaggio di ruolo o passaggio da posto di sostegno a posto comune).

Ma per quanto il docente si trovi già in quella sede, permangono i dubbi su quali differenze ci saranno in futuro tra i docenti che avranno incarico triennale e i docenti che avranno sede di titolarità

Secondo alcuni pareri sindacali, c'è da stare tranquilli, perché le due tipologie di contratto si equivalgono e le tutele previste in caso di soprannumero, quest'anno sono le medesime. Nulla è dato sapere per gli anni futuri.

Quello che preoccupa i docenti titolari di incarico triennale è il comma 80 della legge 107 secondo il quale “Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché' in coerenza con il piano dell'offerta formativa.”

Il timore quindi è che allo scadere dei 3 anni in seguito a variazioni del PTOF, il DS possa non rinnovare l'incarico triennale. In tal caso il docente resterebbe comunque titolare di ambito e dovrebbe sottoporsi a chiamata diretta per ottenere un altro incarico triennale in una delle scuole dell’ambito territoriale (oppure fare domanda di mobilità volontaria per un altro ambito o provincia).

Questi aspetti non sono stati ancora chiariti, anche perché fino ad ora il problema non si è posto. Il primo triennio scadrà infatti l’anno prossimo e bisognerà vedere come verrà modificato il Contratto Collettivo Nazionale della Mobilità e se ci saranno indicazioni più precise.

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