Uno dei dubbi che travaglia i docenti neoassunti è con quali modalità verranno effettuate le operazioni di mobilità e quali possibilità avranno, anche perché negli ultimi due anni le regole della mobilità sono cambiate.
Qui uno schemadelle novità del contatto del 2017, che è stato confermato anche per il 2018.
I docenti
neoassunti, al contratrio di ciò che accadeva fino a qualche anno fa, non sono
obbligati a fare domanda di trasferimento, perché la loro sede è già
definitiva.
Quello che cambia
è il concetto di “titolarità”, perché fino a qualche anno fa esisteva solo un
tipo di titolarità. Adesso esiste la titolarità
su scuola e la titolarità su Ambito
Territoriale.
I docenti neoassunti hanno titolarità su ambito
Territoriale e hanno un incarico triennale nella attuale sede. Ciò non modifica la tipologia di contratto, perché sono
comunque docenti assunti a tempo indeterminato.
I docenti Neoassunti, così come tutti i
docenti già di ruolo, che hanno ricevuto
un incarico triennale in una scuola, sia se sono stati individuati dal DS
con chiamata diretta, sia se hanno ottenuto una sede d’ufficio, possono produrre domanda di mobilità
esprimendo 15 preferenze totali tra ambiti province e scuole (di cui massimo 5
scuole)
Tali docenti
otterranno titolarità su scuola solo se verranno soddisfatti in una delle
massimo 5 scuole indicate, che possono appartenere anche province e/o
ambiti diversi.
E’ importante
ribadire che, se non ci saranno cambiamenti nell’Ordinanza Ministeriale del 2018 che
darà il via alle operazioni di mobilità (presumibilmente in primavera), chi ha incarico triennale non potrà
chiedere la scuola in cui risulta titolare di incarico.
Secondo l’articolo
9 comma 9 del OM del 2017, infatti, “non sono considerate valide, ai fini del
trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di
titolarità o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su
cui é titolare”. L’anno scorso il sistema impediva di inserire questa scelta in
quanto figurava come sede di partenza
La scuola di
titolarità e l’ambito di titolarità possono essere indicate solo per altra
tipologia di posto (passaggio di ruolo o passaggio da posto di sostegno a posto
comune).
Ma per quanto il
docente si trovi già in quella sede, permangono i dubbi su quali differenze
ci saranno in futuro tra i docenti che avranno incarico triennale e i docenti
che avranno sede di titolarità.
Secondo alcuni
pareri sindacali, c'è da stare tranquilli, perché le due tipologie di contratto
si equivalgono e le tutele previste in caso di soprannumero, quest'anno sono le
medesime. Nulla è dato sapere per gli anni futuri.
Quello che
preoccupa i docenti titolari di incarico triennale è il comma 80 della legge
107 secondo il quale “Il dirigente scolastico formula la proposta di
incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico
ha durata triennale ed è rinnovato purché' in coerenza con il piano
dell'offerta formativa.”
Il timore
quindi è che allo scadere dei 3 anni in seguito a variazioni del PTOF, il DS
possa non rinnovare l'incarico triennale.
In tal caso il docente resterebbe comunque titolare di ambito e dovrebbe
sottoporsi a chiamata diretta per ottenere un altro incarico triennale in una
delle scuole dell’ambito territoriale (oppure fare domanda di mobilità
volontaria per un altro ambito o provincia).
Questi aspetti non
sono stati ancora chiariti, anche perché fino ad ora il problema non si è posto.
Il primo triennio scadrà infatti l’anno prossimo e bisognerà vedere come verrà
modificato il Contratto Collettivo Nazionale della Mobilità e se ci saranno
indicazioni più precise.
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