mercoledì 12 aprile 2017

Mobilità 2017: Non potranno essere indicati né l’ambito, né la scuola di titolarità







Dopo una lunghissima ed estenuante attesa finalmente è stata pubblicata ieri, 12/04/2017, l’Ordinanza Ministeriale, che disciplina la mobilità del personale scolastico per il corrente anno.

Un aspetto che è stato esplicitamente chiarito è che il docente non può indicare l’ambito di titolarità. Resta da vedere se questo vincolo è valido anche per i docenti con titolarità su scuola.

Chi ha incarico triennale non potrà chiedere la scuola in cui risulta titolare di incarico.
Secondo l’articolo 9 comma 9, infatti, “non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare”.

La scuola di titolarità e l’ambito di titolarità possono essere indicate solo per altra tipologia di posto (passaggio di ruolo o passaggio da posto di sostegno a posto comune).

Come già anticipato, secondo l’articolo 9 dell’OM, le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) scuola (1) (2);
b)ambito territoriale
c)provincia;

Possono essere espresse al massimo cinque preferenze per le singole scuole.

La preferenza per l’ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità possono essere espresse unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 17.


In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:

a) istruzione degli adulti, che comprende:

  • corsi serali degli istituti di secondo grado
  • centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (2)
b) sezioni carcerarie ove esprimibili

c) sezioni ospedaliere

d) licei europei 


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